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Il lavoratore, rappresentato e difeso da Legalilavoro Napoli, era stato licenziato dal curatore fallimentare durante la fase di liquidazione della società datrice di lavoro.
Nel corso della nuova procedura di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale, il neo aggiudicatario si era impegnato ad assumere il personale già dipendente della suddetta società.
Il lavoratore ricorrente precisava dinanzi al giudice di prima istanza che sia nella "fase procedimentale" che in quella "di affidamento definitivo", era stato specificato l’obbligo per la nuova affidataria di assumere tutti i lavoratori che in precedenza avevano prestato la loro attività alle dipendenze della società fallita.
Il ricorrente si doleva di non esser stato assunto perché in precedenza dichiarato non idoneo al servizio di guida.
Il Tribunale di Napoli accertava «la sussistenza dell’obbligo [...] all’assunzione [del ricorrente] sulla base degli impegni contrattualmente assunti» ma riteneva di non poter procedere alla costituzione del rapporto in quanto non erano possibile definire concretamente le mansioni alle quali adibire il lavoratore.
La Corte d’Appello di Napoli, modificando il suo precedente orientamento sulla specifica vicenda, procedeva invece alla costituzione fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato, con inquadramento nella qualifica di operatore di esercizio.
La Cassazione conferma la decisione di appello.
La pronuncia della suprema Corte è di particolare interesse sotto due profili.
La Corte infatti, da un lato richiama un suo precedente orientamento (Cass. 30 dicembre 2009 n. 27841) dichiarando che «ove le parti abbiano concordato, in sede di accordo sindacale, l’obbligo per il datore di lavoro di assumere personale in forza presso un’altra azienda, prevedendo il contratto collettivo applicabile ai nuovi dipendenti, la relativa categoria di inquadramento, nonché il riconoscimento dell’anzianità pregressa e del superminimo individuale, l’oggetto del contratto di lavoro deve ritenersi sufficientemente determinato». Ne fa discendere che «il lavoratore, in caso di inadempimento, può richiedere, ai sensi dell’art. 2932 c.c., l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere il contratto, senza che rilevi la mancata predeterminazione della concreta assegnazione della sede lavorativa e delle mansioni, che attiene alla fase di esecuzione del contratto».
La Suprema Corte, sotto altro aspetto, ritiene che non abbia pregio l’insistere, da parte della società, sulla inidoneità definitiva del lavoratore rispetto alle mansioni di autista, quale asserito elemento ostativo alla costituzione del rapporto di lavoro. Richiama di contro la disciplina antidiscriminatoria, di origine europea e recepita dall’ordinamento italiano con d.lgs. 216/2003, la quale dispone che «tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, siano tenuti ad adottare provvedimenti efficaci e pratici in funzione delle esigenze concrete in favore dei disabili» (in questo senso anche Cass. 9 luglio 2015 n. 14348).
(Cass. 14 dicembre 2020 n. 28415)
Parole chiave: disabilità , Discriminazione , Esternalizzazioni e appalti , Inabilità , Lavoro e salute , Licenziamenti , Professionalità e mansioni