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Il Tribunale di Padova ha riconosciuto la responsabilità di Poste Italiane S.p.a. in relazione all’infortunio subito da un portalettere a seguito della caduta dallo scooter fornitogli dall’amministrazione postale per la consegna della corrispondenza.
Il ricorrente, assistito da Legalilavoro Padova, lamentava di essere caduto dal mezzo mentre viaggiava ad una velocità moderata, dopo aver semplicemente frenato. Gli pneumatici dello scooter, infatti, avevano improvvisamente perso aderenza con il terreno, scivolando sull’asfalto umido, e il portalettere si era ritrovato a terra, con la gamba destra schiacciata sotto lo scooter carico di corrispondenza.
Segnalazioni di incidenti dello stesso tipo a carico di portalettere erano state ricevute dalle rappresentanze sindacali del nord-est nei mesi precedenti all’infortunio in oggetto ed erano state ricollegate all’utilizzo di pneumatici di fabbricazione tailandese aventi poca tenuta di strada.
Il lavoratore ha perciò rilevato come nel caso di specie lo scooter non fosse stato dotato di pneumatici idonei, né fosse stato sottoposto ad adeguata manutenzione.
Di contro la Società ha eccepito la perfetta tenuta degli pneumatici in uso al ricorrente e contestato la ricostruzione della caduta, ipotizzando una responsabilità del conducente o di agenti terzi (brecciolino, ghiaia, olio).
Le risultanze della consulenza tecnica disposta dal Tribunale, che hanno rilevato la compatibilità delle lesioni accertate con la dinamica dell’infortunio come descritta dal ricorrente, sono state ritenute pienamente condivisibili dal Giudice: sia per il nesso causale, sia in ordine alla quantificazione delle conseguenze biologiche temporanee e permanenti.
Quanto alla responsabilità datoriale, il Tribunale osserva come l’incidente fosse incontestato e accertato quanto alla dinamica, essendo il portalettere caduto con lo scooter fornitogli dall’amministrazione postale per la consegna della corrispondenza. Osserva inoltre come dalla stessa relazione redatta dalla società produttrice del motociclo, allegata da Poste alla propria memoria difensiva e di poco antecedente alla data dell’infortunio oggetto di causa, sia risultato come su tutti i mezzi controllati, in uso ai postini, la pressione degli pneumatici fosse inferiore a quella standard, con importante riduzione della loro efficienza.
Secondo il Tribunale ciò costituisce riprova del fatto che, al di là del mancato esame della pressione delle gomme da parte dei singoli operatori, è mancato un monitoraggio generalizzato da parte del datore di lavoro sull’efficienza e affidabilità dei mezzi; con conseguente deficit di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori impiegati nel servizio di consegna della posta e conseguente responsabilità di Poste per l’incidente occorso al ricorrente.
(Trib. Padova 27 ottobre 2020)
Parole chiave: Infortuni , Lavoro e salute , risarcimento danni