Lavoro marittimo e retribuzione nel periodo di ferie annuali

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La retribuzione riconosciuta durante le ferie deve comprendere anche l'indennità di navigazione prevista dal contratto collettivo aziendale

La Corte di Cassazione, con la sentenza depositata il 15 ottobre 2020 e consultabile al link indicato sotto, conferma il principio secondo cui il lavoratore ha diritto a (almeno) quattro settimane di ferie annuali retribuite (come già affermato in precedenza da Cass. 13425/2019). Tale periodo di ferie minimo è stabilito dall'art. 7 della direttiva 2003/88/CE che fissa prescrizioni minime di sicurezza e salute in materia di organizzazione dell’orario di lavoro; l’art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (o Carta di Nizza) ribadisce invece il principio generale che le ferie debbano essere retribuite.

Il diritto alle ferie annuali retribuite è un principio particolarmente importante del diritto sociale europeo. Secondo la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia con l'espressione “ferie annuali retribuite” si intende che, per tutta la durata delle ferie, deve essere mantenuta l'ordinaria retribuzione.

Nel caso posto all’esame della Cassazione il datore di lavoro aveva escluso dal calcolo della retribuzione nel periodo di ferie la c.d. “indennità di navigazione”. Indennità prevista nel contratto collettivo aziendale e che rappresenta una componente significativa della retribuzione.

La Corte afferma che il principio europeo di retribuzione dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali comprende anche la gente di mare; e perciò respinge la tesi sostenuta dalla società datrice di lavoro secondo cui le regole previste dalla Direttiva non sarebbero applicabili ai marittimi.

Legalilavoro, a difesa del lavoratore, ha invece precisato che anche la specifica normativa dedicata ai marittimi, ossia la direttiva 1999/63/CE, prevede che «la gente di mare ha diritto di beneficiare di ferie annuali retribuite di almeno due settimane, o di una parte corrispondente a periodi di inattività» e che la corrispondente norma nazionale (art. 8 del d.lgs. 27 maggio 2005 n. 108) dispone che «il lavoratore marittimo ha diritto di beneficiare su base annua di ferie retribuite pari ad almeno 30 giorni». Il contratto collettivo nazionale applicato agli equipaggi di navi superiori a 151 t.s.l., inoltre, ha elevato a 34 giorni le ferie annuali retribuite.

La Corte di giustizia afferma in ogni caso che l'art. 7 della Direttiva non può essere interpretato a scapito dei diritti del lavoratore, in quanto la norma garantisce l’osservanza del diritto fondamentale alle ferie retribuite (così ad es. Corte giust. 24 gennaio 2012 C-282/10, Corte giust. 12 giugno 2014 C-118/13, Corte giust. 20 luglio 2016 C-341/15). Principio tutelato, come visto, anche dall’art. 31 della Carta di Nizza che dispone come ogni lavoratore abbia «diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite». La Carta di Nizza, peraltro, all'art. 54 dispone che «nessuna disposizione della carta deve essere interpretata nel senso di limitare i diritti e libertà riconosciute dalla medesima carta» (interpretazione secondo il c.d. "canone di migliore tutela").


(Cass. 15 ottobre 2020 n. 22401)

20.10.20
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