Ingiustificato ricorso alla flessibilità oraria nei confronti della lavoratrice madre

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Riconosciuti risarcimento del danno e differenze retributive in favore di una lavoratrice madre part-time per l'ingiustificato ricorso alla flessibilità oraria

La ricorrente, lavoratrice madre difesa da Legalilavoro Messina, lamenta di essere stata adibita costantemente a turni di lavoro serali e notturni, nonché di aver subito condotte vessatorie legate al sistematico ricorso datoriale alla clausola di flessibilità al di fuori dei limiti normativi.

Il giudice rileva come fosse previsto nel Ccnl applicato che «il ricorso alle variazioni della collocazione temporale della prestazione ed alle variazioni in aumento della durata della prestazione lavorativa è consentito [soltanto] in caso di cambio di programmazione, per la sostituzione di lavoratori assenti nonché per esigenze aziendali urgenti e rilevanti».

Oltre alle differenze retributive legate al mancato riconoscimento delle maggiorazioni per la variazione oraria, l'autorità giudiziale riconosce il risarcimento del danno. Danno derivante dal fatto che, come già stabilito dalla Cassazione, il ricorso alle clausole elastiche nel contratto a tempo determinato è pregiudizievole nel momento in cui «è in grado di incidere in concreto sulla autonoma disponibilità dei tempi di lavoro da parte dei dipendenti, comprimendo, in misura non poco significativa, il discrimine, che non può che restare rigoroso, fra tempi di vita e tempi di lavoro, fra condizione di autonomia e situazione di soggezione ad un altrui potere di intervento e di organizzazione».

(Trib. Messina 6 ottobre 2020)

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09.10.20
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