Cessione di ramo d'azienda

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Se il trasferimento è effettuato prima dell’entrata in vigore della l. 183/2010 non si applica il termine di decadenza previsto all’art. 32, comma 4, lettera c

La Corte di Cassazione ha affermato che non si applica retroattivamente il “collegato lavoro” (l.183/2010) alle cessioni effettuate prima dell’entrata in vigore della legge.

Si tratta del termine di decadenza entro cui è necessario impugnare un provvedimento del datore di lavoro ritenuto illegittimo. In passato tale termine era previsto soltanto per le ipotesi di licenziamento; la l. 183/2010 ha poi disposto l’applicazione del medesimo termine anche ai procedimenti di trasferimento d’azienda e di trasferimento di ramo d’azienda. La legge prevede infatti che il provvedimento datoriale debba «essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni [...] con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore [di impugnare]. L’impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso».

In particolare la Corte di Cassazione conferma la decisione della Corte d’Appello secondo cui non si applica il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lettera c, sul presupposto che tale disposizione, per i contratti già scaduti al momento della sua entrata in vigore, fa riferimento solo a quelli “a termine” e non anche alle altre fattispecie.

Tra gli obiettivi del “collegato lavoro” vi è quello di «contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l’esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte dell'organico aziendale». Prosegue la Corte di Cassazione osservando che «trattandosi di una limitazione temporale per l'esercizio dell’azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall'art. 32, comma 4, lett. d)».

Il giudice osserva che, in precedenza, per impugnare un trasferimento d'azienda non era previsto alcun termine di decadenza; e, aggiunge, che la legge 183/2010 non disciplina la «fase transitoria tra i due regimi normativi».

Utilizzando l’interpretazione letterale in giudice ritiene che dal testo della legge «si evince che il legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuando esattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, ha di fatto limitato il campo di applicazione temporale della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 c.c., sia successiva alla data di entrata in vigore della l. 183/2010».

La Suprema Corte ritiene in definitiva che alle procedure di trasferimento d’azienda e di ramo d’azienda «il cui trasferimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della l.183/2010, non si applichi il termine di decadenza di cui all'art. 32, comma 4, lett. c)».


(Corte di Cassazione 9 marzo 2020 n. 6649)


07.09.20
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