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Essere licenziati da una Onlus (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) non implica l'impossibilità di ricorrere al "Rito Fornero". Infatti se tale organizzazione, invece di svolgere senza fini di lucro una "attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto", esercita un'attività organizzata secondo criteri di imprenditorialità ed economicità, non può dirsi perseguire la finalità di diffusione di "valori ideologicamente caratterizzati". In altri termini, il perseguimento di un profitto è incompatibile con la speciale tutela apprestata dall'ordinamento in favore delle organizzazioni di tendenza.
Ne consegue che alle Onlus "non di tendenza" verranno applicate le regole generali in tema di licenziamento, compreso il ricorso al "Rito Fornero". Le disposizioni più favorevoli per le organizzazioni di tendenza sono peraltro normative speciali e perciò vanno interpretate in modo restrittivo (o secondo la tecnica di "stretta interpretazione", a norma dell'art 14 delle disposizioni preliminari al codice civile).
Questa la conclusione dell'ordinanza del Tribunale di Messina che, aderendo alle argomentazioni poste Legalilavoro, dà ragione alla lavoratrice.
Parole chiave: Licenziamenti , Processo e procedura , Terzo settore
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