Esposizione ad amianto e malattia professionale

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Verifica del nesso di causalità qualora l'esposizione sia stata occasionale e non direttamente connessa al ciclo produttivo

La ricorrente svolgeva le mansioni di impiegata amministrativa e lavorava in una zona diversa da quella dei reparti di produzione dello zuccherificio, ove si trovavano i macchinari coimbentati con pannelli di amianto. Tuttavia la lavoratrice si recava nello stabilimento e in magazzino per consegnare e ritirare documenti.

Il giudice ha ordinato una consulenza medico-legale per accertare l'eziologia professionale della malattia contratta. Il consulente ha chiarito come la presenza di amianto non è sufficiente per chiarire l'esistenza e l'entità di un'esposizione a fibre di amianto; pertanto «la causa della possibile esposizione a fibre di amianto presso gli zuccherifici va ricercata nel possibile deterioramento di apparecchiature e tubature sottoposte a importanti stress termici e in alcuni interventi di manutenzione, riparazione, modifica, svolti su apparecchiature e altre strutture, contenenti amianto». Ha poi osservato che «di particolare interesse per le ricadute in termini di prevenzione primaria, a fronte di possibili ancora residue occasioni di esposizione in attualità, sono i casi di soggetti ammalati per un'esposizione avvenuta inconsapevolmente per la presenza non nota del materiale in luoghi di lavoro spesso aperti al pubblico».  Dunque «un'esposizione ignota è certamente possibile e sufficiente causa di insorgenza di un mesotelioma». Nel caso di specie il consulente ha affermato che l'esposizione a fibre di amianto subita dalla lavoratrice «può essere considerata occasionale e di entità bassa o molto bassa [ma che tuttavia] possa essere considerata sufficiente per entità, pur minima, e latenza come fattore causale nell'insorgenza del mesotelioma»; aggiunge che «gli anni di inizio esposizione dei casi di mesotelioma rilevati in operatori di zuccherifici» corrispondono a quelli in cui la ricorrente svolgeva la sua attività presso l'impianto. La lavoratrice, nel corso della sua attività presso lo zuccherificio, è occasionalmente entrata a contatto con l'ambiente della produzione e certamente con i lavoratori dello zuccherificio: è noto come le tute di lavoro possano essere veicolo di fibre di amianto. Certamente si è trattato di un'esposizione di bassa o bassissima entità e di tipo occasionale, sufficiente, tuttavia, a svolgere un ruolo di fattore causale nella comparsa del mesotelioma pleurico che ha, poi, colpito la signora.

Nel decidere la causa la giudice ritiene pienamente convincenti le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico d'ufficio e dunque condanna l'Inail al pagamento dell'indennizzo nella misura di legge.

Viene invece esclusa la possibilità di liquidare il "danno da consapevolezza" lamentato da parte ricorrente, consistente nella erosione psichica conseguente dall'essere affetti da una patologia che potrebbe avere evoluzione peggiorativa: tale voce non è infatti contemplata dalle tabelle INAIL (e, in ogni caso, tale danno non è stato riconosciuto dal consulente tecnico).

Il caso assume perciò rilievo perché ha affrontato il tema dell'esposizione indiretta, ambientale e occasionale all'amianto durante lo svolgimento di mansioni amministrative; mansioni non erano state considerate a rischio in quanto non direttamente connesse al ciclo produttivo.

a cura di Giovanna Longhi

Legalilavoro Bologna

(Trib. Bologna 10 aprile 2025, Dott.ssa Zompì)

23.04.25
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