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La Corte d’Appello di Milano, in una recente sentenza ottenuta da Legalilavoro Milano e consultabile in calce, ha ricordato che il contratto di apprendistato deve essere caratterizzato da una genuina finalità formativa, la cui assenza determina il diritto del lavoratore all’instaurazione di un normale rapporto di lavoro subordinato e il venire meno della possibilità, per il datore di lavoro, di sottoinquadrare il lavoratore e licenziarlo allo scadere del periodo formativo.
Nella vicenda in esame, un lavoratore addetto a un’azienda della grande distribuzione era stato assunto, con contratto di apprendistato, dopo avere svolto le medesime mansioni per tutto l’anno precedente in forza di un contratto a termine.
All’esito del periodo formativo dell’apprendistato, l’azienda aveva licenziato il dipendente, invocando la regola che ammette il licenziamento libero dell’apprendista al termine del periodo formativo (art. 42, comma 4, d.lgs. 81/2015).
La Corte d’Appello, confermando la sentenza di primo grado, ha ricordato che se «è astrattamente possibile che tra le medesime parti, a determinate condizioni, un rapporto di lavoro subordinato ordinario possa essere seguito da un contratto di apprendistato, è pur vero […] che le mansioni affidate all’apprendista debbono essere diverse da quelle che egli già svolgeva in autonomia quale dipendente, o che quanto meno deve essere mutato il contesto e l’organizzazione aziendale nel quale le mansioni sono svolte».
In assenza di adeguata prova di un mutamento della posizione del lavoratore (che spetta al datore di lavoro fornire) il datore di lavoro non può dopo, un periodo di contratto a termine, assumere il lavoratore con contratto di apprendistato, ma deve piuttosto stabilizzarlo con la corretta formula contrattuale del contratto a tempo indeterminato (che costituisce infatti la “forma comune” dei rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 1, d.lgs. 81/2015).
La Corte poi tiene a ricordare che, anche nel caso in cui il contratto di apprendistato sia stato validamente stipulato, affinché lo stesso sia legittimo occorre altresì che il rapporto si caratterizzi per l’effettivo svolgimento di attività formativa. E infatti «l'elemento formativo qualifica la causa stessa del contratto di apprendistato e ciò rende particolarmente stringente la necessità che la volontà negoziale del lavoratore, nell'accedere al tipo contrattuale in questione, si formi sulla base della piena consapevolezza del percorso formativo proposto e della sua idoneità a consentire l'acquisizione della qualifica alla quale l'apprendistato è finalizzato» (così Cass. 24 aprile 2023, n. 10826). Su tale presupposto, la Corte ha anche ritenuto che difettasse lo svolgimento di un’effettiva formazione, posto che i piani formativi allegati dal datore di lavoro erano lacunosi e contraddittori, recando indicazione solo di poche attività svolte in poche giornate.
Dall’accertamento dell’illegittimità del contratto di apprendistato deriva l’illegittimità del licenziamento disposto senza giustificato motivo all’esito del periodo formativo e il diritto del lavoratore alle differenze retributive derivanti dal superiore inquadramento cui avrebbe avuto diritto se non fosse stato illegittimamente sottoinquadrato in forza delle regole applicabili all’apprendistato (che ammette infatti un sottoinquadramento di due livelli: art. 42, comma 5, lett. b), d.lgs. 81/2015).
A fronte di contratti di apprendistato ovvero comunque di rapporti aventi causa formativa, come anche i tirocini o stages (di cui avevamo parlato in una precedente occasione https://www.legalilavoro.it/NEWS/432545), occorre quindi prestare grande attenzione all’effettività dell’elemento formativo che, se rimane solo “sulla carta”, comporta il diritto alla stabilizzazione del rapporto di lavoro.
a cura di Gionata Cavallini
Legalilavoro Milano
(A. Milano 25 gennaio 2024)
Parole chiave: Contratti di lavoro e diritti , lavoro atipico , Licenziamenti , Professionalità e mansioni , Qualificazione del contratto