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Il Tribunale di Messina, pronunciando in materia di reiterazione di contratti a termine nel lavoro marittimo, ha accolto la tesi difensiva delle avvocate di Legalilavoro Messina volta a sostenere la sussistenza di frode alla legge (art. 1344 c.c.) nel sistema di reclutamento della gente di mare messo in atto dalla Società ferroviaria.
Legalilavoro ha sostenuto e documentato che il sistema in uso è frodatorio in quanto mira a eludere la regola dell’assunzione a tempo indeterminato, prevista dal codice della navigazione (artt. 325, 326 e 332); ha parimenti sostenuto e documentato che la Società, invece di coprire l’organico carente, fraziona i rapporti di lavoro impedendo il perfezionarsi del termine di un anno di ininterrotta attività. La strategia si basa sulla stipulazione di contratti della durata di 78 giorni e sulla sostituzione del lavoratore, alla scadenza del contratto a termine, con altri soggetti in possesso della medesima qualifica per svolgere un'identica attività.
Il Tribunale, ha accolto la tesi affermando, che «all'accertamento dell'utilizzazione abusiva del contratto a tempo determinato si può addivenire attraverso una ricostruzione degli elementi allegati nel processo che, congiuntamente valutati, convergano nel far ritenere provato un intento fraudolento del datore di lavoro il quale ripetutamente si sia avvalso di prestazioni di lavoro a termine». Il giudice deve tenere conto di «elementi quali il numero dei contratti di lavoro a tempo determinato stipulati, l'arco temporale complessivo in cui si sono succeduti e di ogni altra circostanza fattuale che emerga dagli atti, l'uso deviato e fraudolento del contratto a termine».
Il Tribunale ha, quindi, valorizzato tutti gli elementi prodotti in giudizio a dimostrazione dell’uso fraudolento del contratto a termine, dando rilievo non solo al numero di contratti con lo stesso lavoratore e l’arco temporale in cui gli stessi si sono svolti, ma anche la sostituzione in rotazione dei lavoratori nelle stesse mansioni.
Viene in conclusione affermato che «l’intento fraudolento può qui essere ravvisato, considerato che la società ha utilizzato tale modalità in via continuativa anche dal 2007 al 2017, assumendo il ricorrente per circa tre mesi l’anno, ma ogni anno, nel medesimo servizio e con le stesse mansioni. Inoltre, in detto periodo essa risulta aver operato analogamente con altri lavoratori per coprire i restanti mesi dell’anno, attuando sostanzialmente un sistema di rotazione fra più dipendenti temporanei per provvedere alle esigenze permanenti della tratta».
a cura di Maria Grazia Belfiore
Legalilavoro Messina
(Trib. Messina 6 dicembre 2022)
Parole chiave: Contratti di lavoro e diritti , lavoro marittimo , Unione europea