Ferie più lunghe per i lavoratori assunti prima della privatizzazione

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Hanno diritto a un numero di giorni di ferie superiore a quelli riconosciuti i dipendenti della Società di gestione del servizio idrico regionale "ereditati" dalla Società pubblica prima della privatizzazione

La Corte d’Appello di Bari con due sentenze gemelle (consultabili in calce) ha dichiarato il diritto di un gruppo di lavoratori dipendenti di una società di gestione del servizio idrico pugliese di fruire di un periodo di ferie più lungo. Tali lavoratori, rappresentati e difesi da Legalilavoro Bari, hanno ottenuto infatti il riconoscimento di un numero di giorni di ferie maggiore di quello previsto dal c.c.n.l. Gas-Acqua applicato al rapporto di lavoro, in virtù del combinato disposto dell’art. 28, ultimo comma, del c.c.n.l. Gas-Acqua del 2002 e dell’art. 29 del c.c.n.l. FedergGasAcqua del 1995.

Il caso riguarda dei lavoratori assunti dalla Società quando questa aveva ancora natura pubblica: vale a dire in epoca precedente alla privatizzazione intervenuta per mezzo del d.lgs. 141/99.

La pretesa dei lavoratori si fondava sul disposto dell’ultimo comma dell’art. 28 del c.c.n.l. Gas-Acqua del 2002, il quale specificava che «ai lavoratori in forza alla data di stipulazione del ccnl 1 marzo 2002 vengono conservate ad personam le quantità di ferie spettanti in forza dei ccnl precedentemente applicati, ove superiori».

Secondo i ricorrenti, in forza della richiamata disposizione, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 18 del c.c.n.l. del comparto del personale degli enti pubblici non economici (c.d. "parastato"), che stabiliva un periodo di ferie pari a 32 giorni all’anno, a fronte dei 22 giorni stabiliti dal c.c.n.l. Acqua-Gas del 2002.

La Corte ha al contrario ritenuto che, a seguito della privatizzazione dell’Ente, le norme sul parastato avevano cessato di avere applicazione ed erano entrate in vigore le disposizioni del c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995. L'art. 29 di tale ultimo contratto collettivo attribuiva a tutti i lavoratori un totale di 28 giorni di ferie.

Pertanto, la Corte d’Appello di Bari ha dichiarato il diritto dei lavoratori di fruire di 28 giorni di ferie all’anno, come da previsione contenuta nel precedente art. 29 del c.c.n.l. FederGasAcqua del 1995. Per le pregresse ferie non godute ha riconosciuto una indennità in misura pari alla differenza fra i giorni di ferie goduti e quelli che avrebbero dovuto godere, nel termine prescrizionale quinquennale.


 a cura di Federica Romani

Legalilavoro Bari

( A. Bari 15 marzo 2022)
(A. Bari 20 settembre 2022)

23.09.22
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